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Un parere dagli esperti di alta Finanza

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Messaggio  mimmo Sab 13 Feb 2010, 12:48

Vorrei un parere dagli esperti di Alta Finanza che bazzicano questo forum.

Mio fratello gestisce un forum che si chiama www.monopattino.it

il sito è ovviamente italiano (.it), ma lui è residente in Austria, la domanda è questa:

Visto che ha un grosso introito pubblicitario, dove deve pagare le tasse, in Italia, in Austria oppure è meglio se fa finta di niente e non le paga?

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Messaggio  Robertone Sab 13 Feb 2010, 13:24

Mhhh... bel quesito.

Beh, non sono un esperto in materia, ma se non ricordo male, il fatto di risiede all'estero, ma avere introiti da affari in Italia, non ti esimerebbe dal dover pagare delle tasse anche nel bel Paese.

E', piu' o meno, quello che contestarono al notissimo pluricampione del mondo di motociclismo qualche tempo fà... ed infatti stà rateizzando il suo debito.

Bisognerebbe chiedere consulenza a qualche esperto... Un parere dagli esperti di alta Finanza Icon_rolleyes
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Messaggio  Guapo73 Sab 13 Feb 2010, 13:46

Robertone ha scritto:Mhhh... bel quesito.

Beh, non sono un esperto in materia, ma se non ricordo male, il fatto di risiede all'estero, ed avere introiti da affari in Italia, non ti esime dal dover pagare delle tasse anche nel bel Paese.

E', piu' o meno, quello che contestarono al notissimo pluricampione del mondo di motociclismo qualche tempo fà... ed infatti stà rateizzando il suo debito.

Bisognerebbe chiedere consulenza a qualche esperto... Un parere dagli esperti di alta Finanza Icon_rolleyes

Parzialmente corretto ma al fisco rileva la SEDE PRINCIPALE DOVE VENGONO SVOLTI GLI AFFARI (DOMICILIO) E LA RESIDENZA in questo caso EXTA UE (principio di Territorialià)
Per cui se il ns fratellino è in grado di dimostrare che svolge gli affari in Austrialia dove anche risiede stabilmente è ok......indipendentemente dal medium utilizzato (un sito web con dominio.it) e dalla localizzazione geografica del volume d'affari (aziende italiane).Quindi i contratti stipulati o le fatture emesse dovranno riportare gli estremi del soggetto e il suo domicilio (fiscale) in Australia e le tasse si intenderanno assolte in quel paese.
Di converso se malgrado tutto ciò ha proprietà intestate in Italia, gira stabilmente per l'Italia con un PORCHE Carrera a lui intestata oppure scorazza in costa smeralda con un 20 mt sempre intestate....alllora le 2 condizioni di cui sopra sono facilmente opponibili dal fisco.



http://www.toptrade.it/01NET/HP/0,1254,37_ART_32391_1,00.html

L'applicazione dell'Iva

In particolare, occorre prestare attenzione alle modalità di applicazione dell'Iva in caso di prestazioni effettuate o ricevute in campo pubblicitario. Il problema della territorialità regna in qualsiasi argomentazione di carattere fiscale che faccia riferimento al mercato virtuale. Le prestazioni pubblicitarie risultano effettuate in territorio italiano quando sono rese a soggetti residenti o domiciliati in Italia. In tal caso, in sostanza, è applicata l'imposta sul valore aggiunto secondo le regole generali dell'Iva. Tale regola si basa sull'applicazione del principio della presunzione di territorialità. Esiste però un'eccezione. Qualora le prestazioni siano utilizzate in un Paese esterno all'Unione Europea il principio non si applica e la prestazione pubblicitaria non potrà ritenersi territorialmente rilevante in Italia. In tal caso nulla sarà dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto. Una terza ipotesi prevede l'utilizzo della prestazione fornita da soggetti residenti o domiciliati in altri Paesi dell'Unione Europea. In tal caso il principio di presunzione di territorialità si applica qualora il destinatario sia una persona fisica. Invece, nel caso quest'ultimo sia un operatore economico con partita Iva, l'imposta sarà scontata nel Paese di residenza o domicilio dell'operatore economico stesso e la prestazione s'intende effettuata nel suo Paese. Infine, nel caso di prestazioni rese a operatori extraeuropei, l'imposta sarà applicata in Italia soltanto se l'utilizzatore è italiano o residente in un altro Paese della Comunità, diversamente risulterà esente da Iva. A tal proposito, è nota la difficoltà nel definire il luogo di utilizzo di un servizio venduto in rete. Ad oggi, per luogo di utilizzo, s'intende il luogo in cui avviene la diffusione del messaggio pubblicitario. Non ci sono ulteriori problemi, dunque, se il luogo di diffusione risulta unico e facilmente individuabile. Diversamente, se il messaggio pubblicitario risulta essere diffuso sia in Italia sia all'estero, la quota del compenso per le prestazioni offerte che avrà rilevanza ai fini Iva, sarà pari alla quota di pubblicità diffusa in Italia. A tal proposito sembra ineliminabile la difficoltà nel calcolare le quote di diffusione del messaggio pubblicitario, distinte per ciascun Paese interessato, qualora la campagna pubblicitaria sia diffusa utilizzando canali online.
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Messaggio  mimmo Sab 13 Feb 2010, 16:03

si parlava di Austria, non di Australia...
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Messaggio  Guapo73 Sab 13 Feb 2010, 16:55

mimmo ha scritto:si parlava di Austria, non di Australia...
Azz.......allora si tratta di un paese comunitario quindi occorre distingure se il destinatario della prestazione sia persona fisica o giuridica


"Una terza ipotesi prevede l'utilizzo della prestazione fornita da soggetti residenti o domiciliati in altri Paesi dell'Unione Europea. In tal caso il principio di presunzione di territorialità si applica qualora il destinatario sia una persona fisica. Invece, nel caso quest'ultimo sia un operatore economico con partita Iva, l'imposta sarà scontata nel Paese di residenza o domicilio dell'operatore economico stesso e la prestazione s'intende effettuata nel suo Paese."

Tuttavia

"A tal proposito sembra ineliminabile la difficoltà nel calcolare le quote di diffusione del messaggio pubblicitario, distinte per ciascun Paese interessato, qualora la campagna pubblicitaria sia diffusa utilizzando canali online.
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